Relatore per l'XI Commissione
Data: 
Lunedì, 17 Ottobre, 2016
Nome: 
Marco Miccoli

 A.C. 4008

​Presidente, sulla base degli ultimi dati forniti dal quarto rapporto sulle agromafie, elaborato da Eurispes, Coldiretti e dall'Osservatorio sulla criminalità in agricoltura e sul sistema agroalimentare, nel 2015 il fenomeno dello sfruttamento della manodopera in agricoltura ha coinvolto, come ha ricordato poco fa il collega, circa 430 mila lavoratori, italiani e stranieri, di cui 100 mila costretti a lavorare in condizioni che si possono definire di vera e propria schiavitù. Si tratta di un fenomeno che, sulla base della medesima fonte, è in continuo aumento, dal momento che nel 2015 ha interessato tra le 30 e le 50 mila persone in più dell'anno precedente. 
Tempo fa, il Ministero del lavoro ha reso noti i dati relativi al 2015 in merito alle ispezioni svolte per contrastare forme di lavoro irregolare e di sfruttamento. Nel settore agricolo sono state ispezionate circa 8.862 aziende, il 59 per cento in più del 2014. In queste aziende sono stati rilevati 6.153 lavoratori irregolari, di cui 3.629, quindi più del 50 per cento, totalmente in nero; oltre 713 episodi di caporalato rilevati. L'esigenza di individuare misure più incisive per promuovere la legalità del lavoro nero in agricoltura è stato più volte evidenziato in ambito parlamentare. Va ricordato, al riguardo, l'ampio dibattito sul fenomeno del caporalato svolto dalle Commissioni riunite XI e XIII alla fine dello scorso anno e conclusasi il 2 dicembre 2015 con l'approvazione della risoluzione unitaria n. 8–00158 a prima firma della collega Capozzolo, i cui impegni hanno trovato in parte riscontro nel testo del disegno di legge in esame, nonché nella risoluzione Simonetti n. 8–00150. 
Tra gli impegni contenuti nella risoluzione n. 8–00158 vanno ricordati, in particolare, quelli attinenti alla necessità di dare piena attuazione alla rete del lavoro agricolo di qualità, intervenendo sulla normativa vigente con la previsione di una partecipazione più ampia di soggetti che, a diverso titolo, sono portatori di interessi del settore, potenziando la composizione della cabina di regia della rete, prevedendo un monitoraggio costante dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, introducendo ulteriori filtri ai fini dell'adesione alla rete degli imprenditori agricoli nonché e prevedendo specifici interventi allo scopo di organizzare servizi di trasporto regolari per i lavoratori agricoli, sottraendoli in tal modo alle organizzazioni sfruttatrici della manodopera. 
Nell'ambito della discussione delle risoluzioni, le Commissioni XI e XIII svolsero un ampio ciclo di audizioni informali che coinvolsero le parti sociali, gli operatori economici e le istituzioni competenti in materia, acquisendo informazioni che hanno consentito di delineare un quadro completo e aggiornato dei fenomeni di sfruttamento del lavoro in agricoltura. C’è da ricordare che già nel corso della precedente legislatura, la Commissione lavoro della Camera aveva condotto un'ampia indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera), mentre, con più specifico riferimento alle condizioni dei lavoratori agricoli, anche la Commissione agricoltura aveva condotto un'indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo, a partire dai gravi fatti di cronaca verificatesi a Castel Volturno nel settembre 2008 a Rosarno all'inizio del 2010. 
Quindi un percorso parlamentare lungo, mi permetto di dire forse troppo lungo, a cui va aggiunta, inoltre, una serie di attività, iniziative e sopralluoghi svolti a diverso titolo dai parlamentari di tutti i gruppi politici nei luoghi dove il fenomeno si è manifestato con più forza. 
Venendo ora al contenuto del provvedimento appunto per la parte che riguarda i temi della Commissione lavoro, l'articolo 8 introduce modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014, che reca l'istituzione della rete del lavoro agricolo di qualità. È importante ricordare che la rete del lavoro agricolo di qualità nasce con l'obiettivo di rafforzare le iniziative di contrasto dei fenomeni di irregolarità che caratterizzano le condizioni di lavoro nel settore agricolo attraverso la certificazione del possesso da parte delle aziende che vi aderiscono di determinati requisiti di legalità e rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro. L'articolo introduce ulteriori requisiti rispetto a quelli che le aziende già devono possedere per poter aderire alla rete, escludendo la possibilità di iscrizione anche in caso di condanne penali per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento degli animali, riduzione in schiavitù, tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Mentre in materia di sanzioni amministrative per l'iscrizione alla rete, le aziende agricole non devono essere state destinatarie negli ultimi tre anni di sanzioni amministrative ancorché non definitive per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. La norma prevede inoltre la disapplicazione delle disposizioni nel caso in cui il trasgressore, o l'obbligato in solido, abbiano provveduto prima dell'emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia. 
Si introducono inoltre due ulteriori requisiti rispetto alle disposizioni vigenti, richiedendo l'applicazione da parte delle imprese aderenti alla rete del lavoro agricolo di qualità dei contratti collettivi nazionali territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dei contratti aziendali stipulati dalle loro rappresentante aziendali, o dalla rappresentanza aziendale unitaria, nonché prevedendo che le imprese non siano controllate da soggetti o collegate con soggetti privi dei requisiti necessari per aderire alla rete. 
Inoltre, si introduce il nuovo comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2014, al fine di consentire l'adesione alla rete del lavoro agricolo di qualità attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli sportelli per l'immigrazione, le istituzioni locali, dei centri per l'impiego, degli enti bilaterali e dei soggetti autorizzati a svolgere l'attività di intermediazione nel settore del mercato del lavoro, nonché le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e degli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015. 
Vengono inoltre introdotti nuovi soggetti che partecipano alla cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità, in particolare si stabilisce che oltre ai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze, nonché dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sia prevista la presenza di una cabina dei rappresentanti del Ministero dell'interno e dell'Ispettorato nazionale del lavoro e, a far data dalla sua operatività, dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, a far data dalla sua operatività. Si integra la composizione della cabina con riferimento ai rappresentanti dei lavoratori subordinati e dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, prevedendo che in essa faccia parte anche un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore. Sui compiti assegnati alla cabina di regia, si prevede, in primo luogo, che essa procede altresì ai monitoraggi dell'andamento del mercato del lavoro agricolo su base trimestrale, anche accedendo ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si rendono disponibili a seguito di specifico adattamento del sistema Uniemens presso l'INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per il lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione. Vorrei sottolineare l'importanza di tale funzione di controllo che si iscrive in una più generale tendenza all'intensificazione delle verifiche a vari livelli come riportato prima dal citato aumento dei controlli del Ministero del lavoro. 
In secondo luogo, alla cabina di regia è attribuito l'ulteriore compito di promuovere iniziative in materia di politiche attive del lavoro, contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza di lavoratori stranieri immigrati, d'intesa con le autorità competenti e sentite le parti sociali. La cabina di regia potrà svolgere le nuove funzioni attribuitele dal provvedimento avvalendosi anche delle informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli (CISOA) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, per formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio. Infine, la norma prevede che la cabina di regia trasmetta alle Camere una relazione annuale sullo svolgimento dei suoi compiti e sui risultati del monitoraggio svolto sull'andamento del mercato del lavoro agricolo. 
Il provvedimento inoltre interviene sugli aspetti logistici del trasporto di lavoratori, prevedendo in particolare che i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone in possesso dei requisiti necessari per aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità possano, per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, stipulare apposita convenzione con la rete medesima, a cui gli enti locali possono subordinare l'accesso ai contributi eventualmente previsti per tale finalità. Nello stabilire le condizioni e l'ammontare di tali contributi, gli enti locali tengono conto di quanto eventualmente previsto dei contratti collettivi nazionali in ordine alla quantificazione e alla ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. Si modifica inoltre la clausola di invarianza degli oneri a carico dell'INPS, allo scopo di escludere espressamente l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
All'articolo 9 si prevede la predisposizione di un piano di interventi per la sistemazione logistica e il supporto di lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta di prodotti agricoli, nonché di forme di collaborazione con le sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità, finalizzate anche alla realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale. In particolare, si stabilisce che il piano sia predisposto congiuntamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministero dell'interno e sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata con il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e dalle organizzazioni di terzo settore. Lo stato di attuazione del piano di interventi è oggetto di una relazione annuale predisposta congiuntamente dai Ministeri competenti e trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti. 
Mi soffermo sull'articolo 10 che aveva suscitato alcune perplessità rispetto al possibile riutilizzo dei contratti di riallineamento retributivo, disciplinati dall'articolo 5 del decreto-legge n. 510 del 1996 e successive modificazioni. Va rilevato che in sede di audizioni il Ministro Martina ha categoricamente smentito tale possibilità. L'intento della disposizione infatti mira a chiarire la portata dell'articolo 5 del decreto-legge n. 510 del 1996, al fine di dirimere il contenzioso interpretativo insorto in riferimento l'applicazione di tale ultima norma rispetto alla cui portata sussistono orientamenti difformi nell'ambito della giurisprudenza di merito e mancano indicazioni della giurisprudenza di legittimità. In quest'ottica la norma dovrebbe essere considerata alla stregua di una disposizione di interpretazione autentica, in linea con il testo dell'emendamento originariamente presentato presso l'altro ramo del Parlamento. Il chiarimento del Ministro pone fine alle controversie interpretative, con l'intenzione di dettare una norma riferita ai soli accordi di riallineamento già sottoscritti escludendo, in ogni caso, la possibilità di sottoscriverne di nuovi. Per consolidare questa interpretazione sarebbe opportuna, comunque, una stesura di un ordine del giorno da approvare in Assemblea. 
Infine, per rafforzare la validità dell'impianto riguardante le questioni lavoristiche, vanno segnalate le modifiche apportate con il decreto legislativo correttivo del Jobs Act del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2016, dove si prevede la conferma del limite economico per l'utilizzo deivoucher di 2000 euro netti per ogni singolo lavoratore anche nel settore dell'agricoltura. Riguardo la tracciabilità degli stessi, gli imprenditori agricoli dove dalle comunicazioni dall'inizio che la prestazione entro 3 giorni, anziché i 7 inizialmente previsti, alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro. Vengono così che raccolte le osservazioni espresse nel parere della Commissione lavoro relative proprio ai decreti legislativi di modifica del Jobs Act. 
Concludo con questo, Presidente: Paola, Abdullah, Arcangelo, Zaccaria, Ioan, sono nomi che dobbiamo tenere ben scolpiti nella nostra memoria, sono le ultime vittime del caporalato, braccianti italiani e stranieri accomunati dal triste destino di aver pagato con la propria vita gli sforzi di ritmi insostenibili di lavoro. Ritmi di chi è stato costretto a lavorare 12 ore al giorno, a volte per 3 euro l'ora. I nomi si affiancano a quelli di Jerry Essan Masslo, assassinato a Villa Literno nel 1989, a quello di Anna Maria Torno, che a soli diciott'anni, nel 1995, perse la vita nel Metapontino dopo un incidente stradale, mentre veniva trasportata da un furgone guidato da un caporale, la stessa sorte che toccò, il 24 agosto 1998, a Maria Incoronata Ramella e Incoronata Sollazzo, due braccianti di Cerignola, o di Hiso Telaray, ventiduenne albanese ucciso sempre a Cerignola, perché reo di essersi ribellato ai caporali. Oggi, il vino prodotto nelle terre sequestrate di quella zona porta il suo nome, un piccolo ma importante gesto per onorarne la memoria. Il nostro impegno, anche per la prosecuzione di questa legge, è dedicato a tutti loro (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).​